Ruolo
Il Presidente è il rappresentante legale dell’Unione dei Comuni ed è eletto dall’Assemblea all’interno dei suoi componenti mediante votazione palese e a maggioranza dei 2/3 dei componenti assegnati. Qualora detta maggioranza non venga raggiunta si ripete la votazione ed è eletto il componente che ha ottenuto la maggioranza dei voti dei consiglieri assegnati; se anche questa maggioranza non viene raggiunta, si ripete la votazione e viene eletto il componente che ottiene la maggioranza dei voti dei presenti.
In caso di dimissioni del Presidente o di cessazione dalla carica per altro motivo, l’Assemblea procede, entro quindici giorni dall’evento, ad una nuova elezione con le modalità indicate al precedente comma 1. Nelle more della sostituzione le funzioni di Presidente sono assunte dal Vicepresidente.
Per consentire l’assunzione dell’incarico di presidente a ciascun sindaco dei Comuni aderenti all’Unione, la durata del mandato presidenziale è pari ad un anno, coincidente con l’anno solare. Il mandato è rinnovabile. In ogni caso, il Presidente decade con la cessazione – per qualunque causa – dalla carica di sindaco.
Esercita le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti. In particolare:
- convoca e presiede l’Assemblea e la Giunta;
- sovrintende al funzionamento degli uffici;
- provvede alla nomina ed alla revoca del Segretario e dei Responsabili di servizio;
- sceglie il Vicepresidente fra i sindaci dei comuni associati.